AGEVOLAZIONI FISCALI

La presente pagina è a titolo informativo. "Per l'applicazione della quale siete pregati di chedere conferma al Vs/ commercialista La Società declina ogni responsabilità in caso di interpretazione impropria della Normativa di riferimento.

DETRAZIONE DELL'IVA AL 4%

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

  • Per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
     
  • Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Nel nostro caso possono essere soggetti ad Iva agevolata del 4%:
  • Materassi, reti e poltrone relax


DETRAZIONE DELL'IVA AL 19%

La qualifica di Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura, permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).

Pertanto la spesa sostenuta dei prodotti con dichiarazione di Dispositivo Medico di Classi 1 potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l'acquisto. Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:

  • Prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell'utilizzo dei prodotti sopra indicati
  • Fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa o scontrino fiscale contenente i dati: natura, qualità e quantità dei beni acquistati e codice fiscale del destinatario.


Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni. Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute, deve essere riconducibile ad una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria. Per avere i dispositivi medici deve esserci sempre un nesso di causalità tra la patologia del contribuente e il prodotto, che deve essere compreso nell'elenco 2 del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della Sanità.

COSA SI DICE IN RETE

DETRAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO DI SOGGETTI DISABILI

Un contribuente, portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992, ha acquistato una poltrona dotata di meccanismo atto a facilitarne il sollevamento. La spesa è detraibile?

La tipologia di spesa riteniamo sia riconducibile alle spese sostenute per l’acquisto di poltrone ed attrezzature simili per invalidi dotati di meccanismi di movimento atti a facilitarne il sollevamento. Nel caso di acquisto di protesi sanitarie, la documentazione comprovante l’acquisto deve essere accompagnata o dalla prescrizione medica o da un’autocertificazione. Nel caso in cui l’esecuzione e l’applicazione della protesi rientrino nell’attività specifica del professionista che esercita l’attività sanitaria, non è necessaria la prescrizione medica ma è sufficiente un’attestazione dello stesso provante la necessità dell’acquisto per sopperire alla patologia cui è affetto il contribuente e/o il/i familiare/i fiscalmente a carico.

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2010 un materasso ortopedico. La spesa è detraibile?

Al fine di verificare la detraibilità delle spese mediche sostenute dal contribuente ma per le quali può risultare dubbio l’inquadramento in una delle tipologie precedentemente elencate è necessario far riferimento ai Provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche e delle protesi.

In particolare l’allegato n.1 del Decreto del Ministero della Sanità n.332 del 27 agosto 1999 elenca le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. In tale decreto sono elencati, a titolo esemplificativo, gli ausili per incontinenti (Circolare n.17/2006) ed antidecubito (Risoluzione n.11/2007). Ad esempio, non tutte le tipologie di materasso sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi. Il DM 332/1999 elenca i materassi costruiti con materiali o sistemi atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie. Risulta pertanto detraibile solo l’acquisto di materassi che presentino le caratteristiche di cui sopra e non i materassi con altre caratteristiche (ortopedico, antiacaro, ecc.).

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto si fa presente che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la necessità per la quale e’ stato acquistato l’ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore


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